Cosa fare quando muore il nostro animale domestico...

Tutti noi nel momento in cui accogliamo in casa un nuovo “familiare” siamo tenuti a rispettare alcune norme fondamentali sulla cura e il rispetto del nostro nuovo amico.
E’ importante specificare che la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).
La Comunità Europea ha disciplinato quest’argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE 1069/2009 e 142/2011”.
Per adempiere a tali obblighi, cioè l’ultimo viaggio delle spoglie dell’ animale, la legge sancisce due possibilità: la cremazione e la sepoltura.
Per eseguire la cremazione bisogna portare il corpo dell’animale in uno dei numerosi centri che offrono la pratica della cremazione presenti su tutto il territorio nazionale.
Le strutture specializzate, dotate di mezzi adeguati per il trasporto delle salme, che devono rispettale disposizioni sancita dal testo del Reg. CE 1069/09 (Titolo II, capo I, articolo 21 e successivi).
Si ritiene legittimo quindi, considerate ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE 1774/02 che imponeva, come unico obbligo, un certificato sanitario, rilasciato dal veterinario, in caso di decesso per eutanasia o malattia che, in questo caso, ne attestasse la non contagiosità (allegato II, capitolo III,  paragrafi 1 e 5 del succitato Reg. CE 1774/02).
Una copia del certificato dev’essere conservata per almeno 2 anni.

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